Premessa
Legambiente e i requisiti di accesso allo stesso. Il presente regolamento è adottato dalla Segreteria Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione del 22/12/2009 ed è stato deliberato quale strumento interno all’associazione dall'Assemblea Nazionale di Legambiente Scuola e |
Formazione. REGOLAMENTO Art. 1 - L’Educatore Ambientale, attraverso la promozione e la realizzazione di attività educative in ambiente, favorisce la crescita della persona e delle comunità, lo sviluppo di competenze, offre supporto alle attività educative proprie della scuola, sviluppa momenti di formazione ed educazione formale, non formale, informale sia per ragazzi sia per adulti, secondo le motivazioni, i principi e le finalità del progetto culturale di Legambiente. L'Educatore Ambientale di Legambiente progetta organizza e gestisce corsi di educazione ambientale, attività didattiche e formative, corsi di aggiornamento e formazione per docenti e insegnanti, corsi di formazione professionalizzanti per professionisti di vari settori. Art. 2 – L'educatore Ambientale di Legambiente non opera in proprio ma nel contesto dell’organizzazione dei Centri di Educazione Ambientale, dei Circoli di Legambiente, e comunque delle articolazioni territoriali dell’associazione. Accedono al Registro Nazionale degli Educatori Ambientali di Legambiente, coloro che si iscrivono ed intraprendono l’iter formativo condiviso. Sono iscrivibili al registro gli operatori che: |
comunicazione al proprio comitato regionale di Legambiente e al responsabile scuola regionale; Art. 3 – L'iscrizione al registro nazionale ha durata biennale; allo scadere di questo periodo il soggetto interessato che non ha svolto le 50 ore obbligatorie dovrà presentare nuova domanda di iscrizione, versando la quota di 30€. Nel caso l’educatore abbia svolto le 50 ore nel biennio precedente potrà provvedere a versare il contributo di 20€ per il rinnovo dell’iscrizione al registro. Si recede o si decade dal Registro: |
-per manifesta volontà dell'interessato; |
-condanne per qualsiasi reato passate in giudizio. Art. 4 – Il Registro Nazionale degli Educatori Ambientali è documento pubblico e diffuso dall'associazione tramite i propri organi di comunicazione o prodotto su richiesta. Il registro potrà essere modificato in qualsiasi momento dall'associazione secondo quanto stabilito dallo statuto, in tali casi si provvederà a dare ampia comunicazione agli iscritti. Art. 5 – Per ottenere l’accesso al Registro occorre: Art. 6 – Spetta alla Presidenza Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione, verificare il curriculum formativo di quanti inoltrano richiesta di iscrizione al Registro. Spetta, inoltre, alla Presidenza medesima, l'accettazione delle domande di iscrizione al Registro, sentiti anche il Presidente Regionale di Legambiente ed il responsabile di Legambiente Scuola e Formazione del regionale di competenza. Art. 7 - Spetta alla Presidenza Nazionale verificare biennalmente anche attraverso le strutture territoriali dell’Associazione, la persistenza dei requisiti minimi per l'iscrizione all’Albo. |
Art. 8 – La quota di iscrizione all’albo è fissata in € 30,00 biennali (anno 2014-215) e 20€ per i rinnovi (si intendono gli educatori che hanno svolto le 50 ore di formazione nel biennio precedente e hanno intenzione di continuare a ▪ allo sconto del 10% sulla quota di iscrizione a tutte le iniziative nazionali (convegnistiche, formative, seminariali...) ▪ sconto del 20% sulle pubblicazioni. Art. 9 – La quota annuale di iscrizione al registro dovrà essere versata in un’unica soluzione alla Presidenza Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione sul CCP n° 73780389, intestato a Associazione Legambiente Scuola |
e Formazione IBAN IT57 I076 0103 2000 0007 3780 389 indicando la causale del versamento (iscrizione registro nazionale degli educatori), il nominativo per cui il versamento viene effettuato e gli anni di riferimento.
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